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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008.

Il Consiglio dei Ministri riunitosi  il 21 maggio u.s. ha approvato l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale e relative pertinenze. (quelle per cui veniva utilizzata l’eventuale detrazione residua).
L’esclusione non riguarda le abitazioni di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.
La risoluzione ministeriale del 5 giugno 2008 chiarisce che l’esenzione va  riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. indipendentemente dalla dizione utilizzata.
Pertanto la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.
Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008.
Il Concessionario per la riscossione Equitalia Sestri SPA, informa che, visti i tempi stretti, ha già provveduto all’invio degli opuscoli relativi all'Ici 2008, quindi prima di conoscere le novità introdotte dal decreto approvato mercoledì. Pertanto, avvisa Equitalia, «i bollettini dovranno essere utilizzati esclusivamente dai contribuenti tenuti al pagamento». (non i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze alla 1^ casa). Si ricorda che è cambiato il numero di c/c postale intestato ad EQUITALIA SESTRI SPA: n° 88682893.
DATI  INERENTI  LA DELIBERAZIONE COMUNALE:
l Consiglio Comunale con Delibera N°  69 del 20/12/2007 ha confermato per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione fissate per l'anno 2007.
Pertanto ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili  aliquote e detrazione sono:
a)     Aliquota del 4,50 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione. Tale condizione dovrà essere dichiarata con denuncia di variazione da presentare su modello ministeriale;
b)     Aliquota base del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo.
c)      Detrazione fissa per le prime abitazioni € 130,00.
d)     Aliquota per le aree edificabili 7 per mille.
Si ricorda che il D.L. 223/2006 all'art. 37 comma 13 ha modificato i termini di versamento.
A seguito della nuova disposizione l'acconto deve pertanto essere versato entro lunedì  16 giugno 2008, il saldo dal 1° al 16 dicembre 2008 (martedì).
Resta facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione  entro il 16 giugno 2008.


 
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