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Eventi della vita

 

Avere un animale

REGISTRAZIONE DEI CANI ALL’ANAGRAFE CANINA
La presenza di cani randagi costituisce un problema sia sotto l’aspetto sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza dell’abitato. La diffusione di malattie anche molto pericolose per l’uomo, le aggressioni e le morsicature, gli incidenti stradali, sono i fattori più gravi che vanno ad aggiungersi agli inconvenienti per l’igiene di strade e marciapiedi in città, ai danni che i cani inselvatichiti possono causare alla fauna selvatica nelle campagne e nei boschi, alle privazioni e alle sofferenze che gli animali senza proprietario inevitabilmente rischiano.
Per queste ragioni e con la finalità di controllare la popolazione dei cani è stata resa obbligatoria l’anagrafe canina, istituita presso ogni Comune (Legge 281/91 e L.R. 20/92).
NASCITA O ACQUISTO DI UN CANE
Chiunque acquista o viene in possesso di un cane deve (L.R. 20/92):
1)  recarsi al Comune entro 2 mesi dall’acquisto o dalla nascita del cane. Il Comune rilascerà un certificato di iscrizione con il numero di codice da tatuare;
2)  con il certificato, basta portare il cane a tatuare nei 4 mesi successivi:
Þ   al Servizio Veterinario dell’ASR
Þ   da un veterinario libero-professionista di fiducia
Il tatuaggio viene eseguito sulla faccia interna della coscia destra con un sistema indolore o sull’orecchio destro.
Tutte le operazioni sono gratuite, con l’eccezione della prestazione del medico veterinario di fiducia.
Presso il Servizio Veterinario si paga esclusivamente nel caso in cui, per cani particolarmente nevrili, aggressivi o delicati, si debba ricorrere alla sedazione o all’anestesia.
Chi non registra o non fa tatuare il proprio cane viene sanzionato e le operazioni di tatuaggio sono eseguite d’ufficio, a pagamento.
MORTE O CESSIONE DEL CANE - CAMBIAMENTI DI RESIDENZA
In caso il cane muoia, venga ceduto o si cambi residenza bisogna comunicarlo al Comune entro 15 giorni.
SMARRIMENTO DI UN CANE
La custodia del cane è una delle più importanti cure che occorre riservare all’animale ed è un obbligo stabilito anche dalla legge prendere tutte le precauzioni per evitarne la fuga (L.R. 34/93, art. 3).
Nel caso malaugurato di smarrimento va dato subito avviso (entro  3 giorni) alla polizia municipale (L.R. 20/92, art. 6).
Se il cane è tatuato ed è stato rintracciato o catturato, il Comune informerà il proprietario del ritrovamento. L’Ente pubblico può prevedere l’addebito delle spese di cattura e custodia.
Nel caso in cui il cane non sia stato tatuato l’identificazione del proprietario è invece un caso fortuito che si verifica raramente.
ABBANDONO DI ANIMALI DOMESTICI
La legge italiana è particolarmente severa con chi abbandona gli animali domestici (tutti, non solo cani e gatti) e prevede pesanti sanzioni amministrative (Legge 281/81 art. 5), e la denuncia all’autorità giudiziaria (art, 727 c.p.; L. 473/93) per chi adotta tale comportamento, perché lo considera una vera e propria forma di maltrattamento.
EUTANASIA DI ANIMALI DOMESTICI
Le nuove leggi non consentono più la soppressione di animali randagi, con la sola eccezione di soggetti gravemente ammalati, incurabili o pericolosi (L. 281/91).
In ogni caso, quando l’eutanasia deve essere praticata, anche su richiesta del proprietario dell’animale, può essere eseguita solo da una medico veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza (L.R. 34/93 e regolamento d’attuazione).
AVVELENAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI
E’ vietato impiegare esche avvelenate senza che vengano adottate tutte le precauzioni per evitare che, anche accidentalmente , animali domestici o selvatici possano diventarne vittime.
Molti veleni utilizzabili come rodenticidi o talpicidi non possono essere venduti liberamente, per la loro pericolosità e per le atroci sofferenze che possono causare.
I casi di avvelenamento devono essere denunciati all’autorità giudiziaria, poiché i responsabili sono perseguibili ai sensi dell’art. 638 del codice penale.
CANI RANDAGI
In caso di presenza di un cane randagio bisogna avvisare il Comune in cui si trova l’animale che deve provvedere a mandare il  personale incaricato della cattura (L.R. 20/92, art. 6; L.R. 34/93, art. 6). Raccogliere un cane randagio non è permesso, perché può essere pericoloso per le persone e potrebbe essere dannoso anche per l’animale, capitato nelle mani di malintenzionati.
Il personale che si occupa ufficialmente delle catture deve inoltre essere preparato per effettuarle correttamente senza rischi. Il cane deve essere subito portato alla visita ed al controllo del veterinario dell’ASR, che provvederà anche a fornire le indicazioni per rintracciare l’eventuale proprietario (D.P.G.R. 4359/93, art. 3).
INCIDENTI CHE COINVOLGONO ANIMALI
In caso di incidenti che coinvolgono animali vaganti occorre segnalare il caso alla polizia municipale perché faccia intervenire il servizio comunale di cattura cani (L. 281/91, art. 2). Saranno gli addetti comunali a rintracciare il proprietario ed interpellare uno studio o una clinica convenzionata in caso di necessità di cure specialistiche, dopo la visita del Servizio Veterinario dell’ASR.
In questo caso le spese relative sono a carico del proprietario dell’animale.
SPAZI COMUNALI RISERVATI AGLI ANIMALI
Negli agglomerati urbani la presenza di un gran numero di cani rende indispensabile limitare al minimo gli inconvenienti igienici che possono derivare dal rilascio di feci e urine.
Ogni Comune, secondo le specifiche esigenze e possibilità, deve  indicare nel proprio regolamento di igiene le norme di comportamento da seguire (ad es. la salvaguardia dello spazio dei marciapiedi, l’obbligo di rimozione delle feci, ecc.). Nei parchi urbani può anche essere utile individuare spazi riservati agli animali.
COLONIE DI GATTI SENZA PROPRIETARIO
L’insediamento di gruppi di gatti senza un effettivo proprietario presso edifici, parchi e giardini pubblici e privati, può causare problemi per il degrado, la contaminazione ed il disturbo arrecati.
Negli spazi privati il problema deve essere risolto a cura e con risorse dei condomini o degli abitanti interessati.
Se invece le colonie si trovano in spazi pubblici e causano inconvenienti, il Comune, con il supporto dei Servizi tecnici dell’ASR, può provvedere a ricercare soluzioni come:
1)  l’affidamento della colonia alle cure di gruppi zoofili volontari;
2)  il controllo delle nascite, tenuto conto che si può intervenire solo se il gruppo è stabile e non vengono introdotti nuovi animali;
3)  in casi particolari, la cattura dei gatti che possono creare pregiudizio alla sicurezza e alla sanità all’interno di ospedali, scuole, asili o altre comunità.
Il Comune richiederà l’intervento diretto del Servizio Veterinario dell’ASR per accertare la presenza e la gravità dei problemi sanitari o di benessere animale (L.R. 34/93, art.12).
In ogni caso poiché le risorse pubbliche destinabili a questo scopo sono molto limitate e gli interventi sono raramente risolutivi, è responsabilità di ognuno non favorire la formazione di colonie. I gatti abbandonati vanno affidati ad un nuovo proprietario piuttosto che essere fatti sopravvivere precariamente nelle strade.
CONDOTTA DI ANIMALI IN LUOGHI PUBBLICI - MORSICATURE
Al di fuori degli spazi appositamente loro riservati, i cani vanno condotti preferibilmente al guinzaglio. La museruola è un mezzo di sicurezza che è obbligatorio nei luoghi chiusi e consigliabile per gli animali particolarmente aggressivi. Migliaia di morsicature sono denunciate ogni anno (circa 1 ogni mille abitanti) per l’eccessiva fiducia riposta nella buona indole degli animali.
Prescindendo dal fatto che la morsicatura comporta precise responsabilità del proprietario, poiché può determinare anche gravi rischi sanitari (rabbia, tetano), i cani morsicatori o morsicati sono soggetti ad un periodo obbligatorio di controllo e osservazione sanitaria, non inferiore ai 10 giorni (DPR 320/54 art. 86) che viene effettuato dal Servizio Veterinario dell’ASR, anche a domicilio.
Le persone morsicate devono sempre rivolgersi al pronto soccorso per le istruzioni o le cure del caso.
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Maltrattare gli animali è reato ed è fatto obbligo ad ogni cittadino di denunciare alla Magistratura o alle forze dell’ordine gli episodi di cui è testimone (art. 727 C.P.).
Gli estremi per considerare il maltrattamento perseguibile sono cambiati nel tempo ed attualmente la magistratura è orientata a sanzionare anche i casi in cui non ci si è adoperati per garantire situazioni conformi alle esigenze di vita degli animali (L. 473/93).
La legge regionale, fissando condizioni precise per il mantenimento e le cure degli animali, ha anche stabilito le sanzioni per le trasgressioni meno gravi (art. 3 L.R. 34/93).
DETENZIONE DI CANI AL DOMICILIO
Sebbene il cane sia una proprietà privata, le leggi considerano oramai che debba essere tutelato anche in questa condizione.
Chiunque tiene un animale, per qualsiasi motivo, è pertanto direttamente responsabile di tutte le attenzioni necessarie che comprendono :
1.   fornire regolarmente adeguati alimenti e lasciare acqua a disposizione ;
2.   garantire un riparo adatto ; i cani, se tenuti all’aperto, devono potersi riparare in un ricovero o una cuccia ben protetta dalle condizioni climatiche sfavorevoli ;
3.   consentire la possibilità di gioco e movimento.  Se il cane è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 8 metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia. Anche se è ammesso l’uso dei cani per la guardia, non è permessa la catena, se non è mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri ;
4.   assicurare le cure preventive (come le vaccinazioni) e in caso di malattia (art. 3 e 4 L.R. 34/93).
Inoltre il proprietario è responsabile del tatuaggio, della custodia dell’animale e del controllo della sua riproduzione (L.R. 20/92 e L.R. 34/93).
Questi obblighi si estendono ovviamente anche alle eventuali cucciolate, la cui nascita è meglio evitare se non si è sicuri di potere provvedere.
Presso il domicilio si possono detenere al massimo 5 cani adulti (D.P.G.R. 4359/93, art. 6). Per un numero superiore bisogna richiedere l’autorizzazione al Sindaco, interpellando il Servizio Veterinario dell’ASR per ragguagli sulla pratica (crf. Richiesta di istituire un canile).
FERE, SPETTACOLI, MERCATI O GARE CON ANIMALI - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Chiunque organizzi manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali deve essere autorizzato dall’Autorità comunale.
Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell’ASR per prevenire rischi sanitari, inconvenienti igienici, violazioni al benessere animale e assicurare la sorveglianza veterinaria sullo svolgimento. Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo (di norma almeno 1 mese).
Le gare, gli spettacoli e le rappresentazioni, pubbliche o private, che possono comportare maltrattamento di animali sono vietate ( L.R. 34/93, art. 2).
RICHIESTA DI TENERE ANIMALI ESOTICI
Condizione preliminare per tenere un animale esotico è assicurarsi :
1)  che non appartenga a specie protette perché in via di estinzione, il commercio delle quali è vietato o soggetto a severe limitazioni;
2)  di disporre degli spazi, delle strutture e delle attrezzature necessarie per la specie, sia per garantire il rispetto delle sue esigenze etologiche e fisiologiche, sia per evitare che diventino pericolose per le persone;
3)  di essere in grado, per competenza e dedizione, di prendersene cura.
La detenzione è soggetta ad un’autorizzazione regionale (L.R. 43/86) per ottenere la quale bisogna rivolgersi preventivamente al Servizio Veterinario dell’ASR.
Un’apposita commissione regionale valuta le domande e determina le condizioni di detenzione o i provvedimenti, comprendenti il sequestro, per chi non vi provvede.
RICHIESTA DI ISTITUIRE UN CANILE PER ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO, RIFUGIO, PENSIONE O PER ALTRI USI
I privati o gli Enti che vogliono attivare un canile per qualsiasi finalità devono rivolgere una domanda all’Autorità comunale che concede l’autorizzazione dopo avere acquisito il parere favorevole dei propri uffici tecnici (concessione edilizia), dell’ASR  e della Provincia.
La Provincia è competente a valutare la conformità dello smaltimento dei reflui e degli scarichi, attraverso i Servizi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), mentre il Servizio Veterinario dell’ASR esprimerà il proprio parere sulla idoneità del progetto alle norme veterinarie.
I requisiti minimi sono indicati nella L.R. 34/93 (art.9) e nel regolamento di attuazione (art.6), con qualche differenza a seconda che si tratti di un canile per allevamento o  pensione, oppure di un rifugio, destinato ad accogliere cani senza proprietario, in attesa di essere affidati.
I gestori dei canili sono tenuti ad osservare alcune norme di buon funzionamento come la registrazione dei cani introdotti e ceduti, il mantenimento della pulizia e dell’igiene, oltre, ovviamente, alla cura ed al rispetto degli animali.
VENDITA DI ANIMALI
I regolamenti comunali di igiene disciplinano le autorizzazioni al commercio degli animali di affezione. Questa attività è infatti soggetta a vigilanza dei Servizi Veterinari delle ASR, che devono controllare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e del benessere animale.
Speciali norme sono stabilite per il commercio di animali esotici (vd. L.R. 43/86, art. 4).
Manca invece una disciplina nazionale o regionale per il commercio degli animali di affezione, che non è contemplato dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 320/54, che riguarda il  bestiame e gli animali di interesse zootecnico.
SEGNALAZIONE DI ANIMALI VAGANTI O MORTI
Ogni cittadino ha l’obbligo di segnalare la presenza di animali vaganti incustoditi o di animali morti, per i rischi di carattere sanitario che ne possono derivare (LL.RR. 20/92 e 34/93).
La segnalazione va inoltrata alla Polizia Municipale che farà intervenire:
1)  per gli animali vaganti il servizio comunale di cattura e prima custodia (vedi canile pubblico);
2)  per le carcasse di animali, gli incaricati della raccolta rifiuti, con i quali deve essere stipulato, secondo le istruzioni del Servizio Veterinario dell’ASR, un apposito accordo per lo smaltimento.
La segnalazione degli animali vaganti assume grande rilievo per la profilassi della rabbia (vedi): vanno immediatamente denunciati al Servizio Veterinario dell’ASR in particolare quelli che manifestano anomalie di comportamento (eccitazione, aggressività, anche contro oggetti, oppure apparente mancanza di reattività agli stimoli) o segni caratteristici (bava alla bocca, abbassamento della mandibola).
AFFIDAMENTO DI UN CANE A UN NUOVO PROPRIETARIO
Qualsiasi canile deve rappresentare per il cane randagio soltanto una soluzione temporanea: non si può infatti pensare che il destino di uno sfortunato animale possa essere una reclusione a vita in impianti che, anche quando ben strutturati e gestiti, non possono assicurare il soddisfacimento dei bisogni tipici di un animale adattato all’ambiente domestico e alla socializzazione con l’uomo.
Gli Enti che gestiscono i canili pubblici (Comuni) e i rifugi per cani randagi devono pertanto favorire l’affidamento dei cani senza proprietario. Il concorso dei cittadini che, opportunamente informati, possono adottare un cane piuttosto che acquistarlo, e dei volontari delle Associazioni per la protezione degli animali, che possono creare una rete di riferimenti territoriali per la collocazione presso un nuovo proprietario, sono elementi determinanti per evitare il sovraffollamento dei canili pubblici e dei rifugi.
Tuttavia per impedire che il cane venga consegnato a persone che non offrono sufficienti garanzie, l’affidamento comporta la dichiarazione delle generalità e dei propri intendimenti riguardo alla custodia dell’animale.
I cani possono essere consegnati solo se hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione veterinaria e se sono già tatuati in modo che sia sufficiente registrare presso il Comune solo la nuova proprietà (D.M. 14/10/1996).
Poiché, secondo la L. 281/91, il cane rinvenuto vagante deve comunque rimanere a disposizione dell’eventuale proprietario per 60 giorni, per quel periodo di tempo l’affidamento è considerato provvisorio.
L’animale che viene dato in affidamento è stato visitato per escludere la presenza di malattie trasmissibili all’uomo dal Servizio Veterinario dell’ASR, che indicherà anche se sono già state effettuate vaccinazioni o avviati trattamenti terapeutici o se esistono problemi particolari.  In ogni caso, una visita presso uno studio veterinario fornirà ulteriori elementi e garanzie per prendersi  cura correttamente del cane.
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON ENTI E ISTITUZIONI
Considerata la crescita della coscienza zoofila sono sempre più numerose le offerte di collaborazione di cittadini che volontariamente dichiarano la propria disponibilità a concorrere ai programmi pubblici per la tutela del benessere animale. Per evitare indebite speculazioni, o inopportune improvvisazioni, la legge prevede che la collaborazione istituzionale avvenga con le Associazioni di volontariato iscritte al registro regionale (L.R. 38/94) e che :
n    perseguono solo fini di solidarietà
n    si avvalgono in modo prevalente e determinante dell’attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti
Il contributo dei volontari dovrà essere oggetto di una convenzione, in questo caso approvata anche dal Servizio Veterinario dell’ASR per gli aspetti sanitari, che, se periodicamente verificata con esito favorevole, consente alle organizzazioni di ottenere anche il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
SCUOLA - RICHIESTA DI CORSI DI EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA VETERINARIA
L’attività di educazione è uno dei più efficaci strumenti della prevenzione sanitaria
Nel campo degli animali di affezione il principale obiettivo è quello di far comprendere i criteri per un equilibrato inserimento degli animali nella vita di ognuno e nell’ambiente:
n    rispettando la vita dell’animale, secondo i bisogni fisiologici ed etologici di ciascuna specie;
n    seguendo le regole per evitare incidenti e la trasmissione di malattie;
n    comportandosi in modo da promuovere una convivenza con gli animali sensibile alle esigenze di tutti.
L’Assessorato Regionale alla Sanità ha da alcuni anni portato a conoscenza dei Provveditorati agli Studi i programmi dei Servizi Veterinari delle ASR che ogni anno scolastico organizzano incontri con i docenti e gli studenti, anche su richiesta dei singoli istituti scolastici.
ANIMALI CHE RECANO DISTURBO AL VICINATO
Tra i principi che devono guidare chi tiene un animale domestico c’è quello di non recare disturbo o causare inconvenienti ad altri, sempre confidando che chi non ha animali si dimostri comunque tollerante nei confronti della loro presenza.
Tra gli inconvenienti più comuni vanno annoverati:
n    rumori, guaiti e latrati, particolarmente nelle ore destinate al riposo;
n    imbrattamento con urine e feci della parti comuni della casa e dei marciapiedi;
n    assalti o aggressioni o comunque timore di subirli quando l’animale viene lasciato senza custodia.
Si tratta di trasgressioni che possono anche comportare sanzioni (artt. 635, 639, 659 e 672 c.p.) e che, ove si ripetano
dopo una prima diffida, possono essere segnalate ai vigili urbani poiché spesso costituiscono una violazione di ordinanze comunali (come l’obbligo di rimuovere le feci o la determinazione delle fasce orarie di rispetto della quiete, l’obbligo del guinzaglio o della museruola).
ANIMALI RIMASTI SENZA PROPRIETARIO
Quando per la scomparsa del proprietario un animale resta incustodito, la relativa responsabilità tocca agli eredi che devono provvedervi. Solo in mancanza, l’animale è considerato alla stregua di un randagio e può essere ritirato dal servizio comunale di cattura e custodia cani.
E’ comunque discrezionalità dei Comuni inserire nei programmi di assistenza anche la cura degli animali di persone bisognose o non autosufficienti.
CANILI PUBBLICI
Tutti i Comuni hanno l’obbligo di disporre di un canile pubblico e di un servizio di cattura dei cani randagi.
La Regione può finanziare in parte le opere di costruzione o ristrutturazione e contributi parziali sono già stati erogati a circa 30 Comuni (L. 281/91; L.R. 34/93).
Nei canili pubblici i cani catturati devono sostare il tempo minimo necessario per i controlli sanitari (10 giorni) per poi essere assegnati in affidamento a privati o a canili rifugio.
Il canile pubblico è pertanto un piccolo presidio per l’osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati, che ha anche la funzione di osservatorio per la prevenzione e la lotta al randagismo.
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai Servizi Veterinari delle ASR cui competono:
1)  la vigilanza sul servizio comunale per assicurare il rispetto delle regole di igiene, sanità e del benessere animale;
2)  gli interventi di profilassi obbligatori (per la rabbia, quando prescritti, o per altre zoonosi);
3)  la registrazione e l’identificazione dei cani con il tatuaggio.
Le caratteristiche minime dei canili pubblici sono elencate all’articolo 3 del regolamento di attuazione della L.R. 34/93.
ALLEVAMENTI IN AMBITO URBANO
Poiché gli allevamenti, per le esalazioni, i rumori e l’inquinamento che possono arrecare, sono classificati tra le industrie insalubri di prima classe (D.M. 5.9.94), è necessaria una preventiva autorizzazione comunale, rilasciata su parere dell’ASR (Servizio Veterinario e Servizio di Igiene Pubblica).
Per l’autorizzazione allo stoccaggio e allo scarico delle deiezioni è competente la Provincia. I regolamenti comunali di igiene stabiliscono anche norme particolari, come la distanza dalle abitazioni.
In caso di inosservanza le proteste relative ai disturbi arrecati al vicinato vanno inoltrate al Comune competente.
MALATTIE DEGLI ANIMALI - ZOONOSI
Alcune malattie degli animali possono contagiare anche l’uomo, talora con quadri gravi.
Le più comuni affezioni che si possono contrarre dal contatto con gli animali sono alcune micosi cutanee (tigna) o dermatofizie, la scabbia o rogna e alcune parassitosi interne (echinococcosi, larva migrans, ecc.), mentre la malattia più pericolosa e temuta è la rabbia (vedi) .
La normale precauzione di riservare a cani e gatti spazi e attrezzature apposite per il cibo e il riposo, insieme con l’abitudine di lavarsi le mani dopo avere avuto contatti con gli animali bastano a scongiurare ogni pericolo per gli animali domestici.
La visita di un medico veterinario, a partire dal momento in cui si è acquistato o adottato l’animale, e poi regolarmente almeno una volta l’anno o comunque in caso di necessità, garantisce la sicurezza sanitaria anche per altre affezioni, alcune delle quali, come la pericolosa leptospirosi, si controllano anche con il ricorso alla vaccinazione.
Nei canili pubblici il controllo del Servizio Veterinario dell’ASR riduce il rischio di diffusione di queste zoonosi  più frequenti negli animali randagi; il personale deve in ogni caso essere istruito ad adottare le precauzioni per evitare il contagio ed essere assicurato contro il rischio.
Esistono poi numerose malattie epidemiche e parassitarie di cani e gatti (cimurro, gastroenterite emorragica, epatite, ecc.) che non contagiano l’uomo, ma si trasmettono facilmente da un animale all’altro : per queste possono essere consigliabili trattamenti preventivi o curativi specifici, ma non sono previsti interventi a carico del S.S.N..
RABBIA
La rabbia è dovuta ad un virus che causa danni gravi ed irreparabili al sistema nervoso, provocando inevitabilmente la morte. Colpisce tutti gli animali a sangue caldo, domestici e selvatici, e l’uomo a cui viene trasmessa con il contatto con animali infetti, per lo più tramite morsi o graffi.
Questa malattia si manifesta con sintomi nervosi abbastanza caratteristici (modificazioni del comportamento degli animali, aggressività o grave depressione e paralisi della mandibola, colio di saliva per impossibilità a deglutire) che mettono facilmente in allarme.
Tuttavia il periodo di incubazione può essere molto lungo e gli animali colpiti possono trasmettere il contagio anche quando ancora non sono presenti i sintomi.
Le misure di prevenzione si basano su :
1.   programmi di lotta alla rabbia cosiddetta silvestre, che colpisce per lo più le volpi ; oggi si fa ricorso anche alla vaccinazione ;
2.   cattura dei cani randagi e prevenzione del randagismo (tatuaggio) ;
3.   controllo sanitario di 10 giorni per tutti i cani che hanno morsicato, per escludere il sospetto di rabbia ;
4.   vaccinazione preventiva dei cani nelle zone dove la malattia è presente (ad esempio, in Italia, la rabbia è segnalata in Friuli) ;
5.   vaccinazione delle persone morsicate.
TRASFERIMENTO DI CANI ALL’ESTERO - IMPORTAZIONE
I cani che devono seguire il proprietario all’estero sono soggetti alle norme di polizia veterinaria stabilite dal Paese di destinazione. In Europa è sufficiente che l’animale sia accompagnato da un certificato di origine e sanità, rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASR, che attesta che l’animale è sano, è tatuato ed è stato vaccinato contro la rabbia ed il cimurro (D. Lgs. 12/11/96, n.633). Lo stesso certificato è necessario per l’introduzione degli animali esteri in Italia, salvo il divieto che vige dalle zone nelle quali negli ultimi 6 mesi si sono verificati casi di rabbia. Per alcuni Paesi (es. penisola Scandinava) è necessario che il cane sia identificato da un microtrasponder elettronico inserito sotto cute (microchip), mentre per altri stati è ancora prevista la quarantena.
Per i Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, prima di rivolgersi al Servizio Veterinario è preferibile consultare la sede di rappresentanza estera del Paese che si intende raggiungere.
Per l’importazione di cani a scopo commerciale è invece necessario consultare i competenti uffici statali (Ufficio Veterinario per gli adempimenti comunitari di Torino, per l’Unione Europea ; Ministero della Sanità per gli altri Paesi) che forniscono di volta in volta le indicazioni utili. La sede di destinazione degli animali deve essere segnalata al Servizio Veterinario competente, che dovrà verificarne l’idoneità e vigilare sugli scambi.
Bisogna sottolineare che la certificazione per gli scambi internazionali di cani attesta solo alcune garanzie e l’esecuzione di una generica visita di controllo all’origine.
Provenienze da allevamenti non noti o scarsamente controllati, lunghi viaggi stressanti e la giovane età dei soggetti importati possono pertanto essere la causa di malattie e di mortalità in questi animali.
UCCELLI SINANTROPI: PICCIONI, GABBIANI, STORNI
La presenza in città di colonie consistenti di piccioni, gabbiani e storni, per la concentrazione particolare in alcuni luoghi, può causare l’accumulo di deiezioni, un inconveniente grave per ragioni igieniche e, talvolta, di sicurezza. Esistono svariati sistemi per disperdere o allontanare temporaneamente gli animali (dissuasori di appoggio, ultrasuoni, altri uccelli predatori, richiami di disturbo, ecc.) ma se si ricercano soluzioni definitive occorre elaborare, non senza rilevanti costi, un programma apposito di controllo integrato che può comportare:
·      l’impiego di antifecondativi ;
·      la chiusura dei siti di nidificazione ;
·      la distruzione delle uova ;
·      l’uso di vari dissuasori ;
·      il divieto di alimentare gli animali ;
·      la pulizia delle aree mercatali.
I Servizi Veterinari delle ASR possono offrire ai Comuni la consulenza tecnica per il censimento iniziale delle popolazioni, la stesura e la verifica di efficacia dei programmi.
Ovviamente non ricadono nelle competenze di intervento pubblico i problemi condominiali o di caseggiato.
ANIMALI COME TERAPIA (PET THERAPY)

Tenere un animale è utile ad ogni età: è educativo, ricreativo, favorisce la socializzazione ed è spesso un elemento di sostegno psicologico.
Negli ultimi tempi gli animali, ed i cani in particolare, sono stati valorizzati come ausiliari terapeutici. Accanto alle tradizionali funzioni (es. cani guida per i ciechi, cani da soccorso ecc.) si è diffuso l’impiego come sostegno in caso di handicap psichico o fisico.
Inoltre gli animali possono  essere usati come gradevoli elementi del paesaggio urbano nei parchi e nei giardini.
E’ sempre meglio consultare preventivamente il Servizio Veterinario dell’ASR per le prescrizioni relative, anche perché esistono circostanze in cui la presenza di colonie di animali è controindicata (es. ospedali) o deve comunque essere controllata.

 
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