
Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 21 maggio 2008 ha approvato lesclusione dellimposta comunale per labitazione principale e relative pertinenze. (quelle per cui veniva utilizzata leventuale detrazione residua).
Lesclusione non riguarda le abitazioni di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.
La risoluzione ministeriale del 5 giugno 2008 chiarisce che lesenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. indipendentemente dalla dizione utilizzata.
Pertanto la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dellaliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine allequiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.
Occorre sottolineare che il comma 2 dellart. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dellesenzione, costituito dal fatto che lassimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008.
Si ricorda che è cambiato il numero di c/c postale intestato ad EQUITALIA SESTRI SPA: n° 88682893.
DATI INERENTI LA DELIBERAZIONE COMUNALE:
ll Consiglio Comunale con Delibera N° 7 del 17.02.2011 ha confermato per l'anno 2011 le aliquote e la detrazione fissate per l'anno 2010 .
Pertanto ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili aliquote e detrazione sono:
a) Aliquota del 4,50 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione e non esentati. Tale condizione dovrà essere dichiarata con denuncia di variazione da presentare su modello ministeriale;
b) Aliquota base del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo.
c) Detrazione fissa per le prime abitazioni 130,00.
d) Aliquota per le aree edificabili 7 per mille.
Si ricorda che il D.L. 223/2006 all'art. 37 comma 13 ha modificato i termini di versamento.
A seguito della nuova disposizione l'acconto deve pertanto essere versato entro il 16 giugno 2011 e il saldo dal 1° al 16 dicembre 2011.
Resta facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in
un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.


